Legge 883/73
Testo della LEGGE 26 NOVEMBRE 1973, n° 883 “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili” coordinato con le integrazioni e le modifiche di cui alla legge
8 agosto 1977, N°632 e legge 4 ottobre 1976, N° 669.
Articolo 5
L’uso della qualificazione “100 per cento”, “puro”,”tutto”, dalle quali si fatto precedere o seguire la denominazione di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti
dalla fibra stessa. E’ vietata qualsiasi altra espressione equipollente. Sul peso del prodotto è tuttavia
ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo
cardato. E’ inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.
Articolo 25
Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presentelegge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione
ecomposizione che la presente legge prescrive, è punito con l’ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.
Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni didenominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualorail fatto
non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non
dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.
Produzione mondiale di cotone

PRODUZIONE CONSUMO
CINA 5,7 9,8 (milioni di tonellate)
USA 5,2 1,3
PAKISTAN 2,1

